Trust

La Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985 è stata ratificata dall'Italia in forza della l. 16 ottobre 1989, n. 364.
Con tale ratifica si è creata una situazione apparentemente singolare, dal momento che il nostro paese  si è impegnato, ai sensi dell'art. 11 della citata Convenzione, a riconoscere nel proprio ordinamento gli effetti dei trust che posseggono le caratteristiche di cui all'art. 2 della stessa Convenzione, senza però al contempo avere una disciplina interna di recepimento dell'istituto del trust.

La Convenzione, all'art. 2, individua i tratti distintitivi del trust.
Ai fini della presente Convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico.
Il trust presenta le seguenti caratteristiche:
a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;
b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee;
c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.
Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust.

Le parti relative a questo istituto giuridico (o più correttamente le “posizioni giuridiche”) sono solitamente tre:
– una è quella del disponente (settlor), colui che promuove ed istituisce il trust
– la seconda è rappresentata dall’amministratore/gestore (trustee). Il disponente intesta beni mobili ed immobili all’amministratore, il quale ha il potere-dovere di gestirli secondo le “regole” del trust fissate dal disponente;
– la terza è quella del beneficiario (beneficiary), espressa o implicita.
– posizione eventuale è quella del guardiano (protector).

Il trasferimento di beni nel trust è vincolato da un legame che intercorre tra il settlor e il trustee, che è il cosiddetto patto di fiducia. Il settlor (disponente) trasferisce l’intestazione (proprietà fiduciaria) di quei beni perché vengano amministrati dal trustee nell’interesse dei beneficiari e nei limiti di quanto stabilito nell’atto istitutivo.

Non esiste un rigido ed unitario modello di trust, ma tanti possibili schemi che è possibile costruire in vista di una finalità ultima da raggiungere. “Posizioni” e “soggetti” possono non coincidere. Modellare un trust in grado di soddisfare un interesse specifico significa individuare le “regole” più idonee per raggiungere il fine che il disponente persegue.

Un trust valido ha determinati effetti: separazione e protezione del patrimonio, intestazione all’amministratore, gestione fiduciaria vincolata e responsabilizzata dei beni.

L’utilizzo del trust ha diverse motivatizoni. Le più frequenti sono:

– la protezione dei beni e la segregazione del patrimonio conferito;

– la necessità di riservatezza;

– la tutela dei minori e dei soggetti diversamente abili;

– la tutela del patrimonio per finalità successorie;

– la beneficenza;

– l’investimento (anche con fini pensionistici);

– i vantaggi di natura fiscale

– la tutela dei creditori (c.d. trust liquidatorio)

La istituzione di un Trust e la sua regolamentazione sono procedimenti molto complessi che richiedono, oltre che una specifica conoscenza della materia, l'assistenza di uno o più professionisti di fiducia.

Lo Studio Notarile Fey potrà fornire completa assistenza e consigliare le soluzioni più idonee dal punto di vista giuridico e fiscale.

 

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