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Si tratta di società che non hanno personalità giuridica ed hanno un’autonomia patrimoniale imperfetta, pertanto è prevista per i soci la responsabilità illimitata (oltre alla società, anche il socio risponde per le obbligazioni della società, dei debiti della società; risponde con tutto il suo patrimonio, con tutti i suoi beni, presenti e futuri ) e solidale (il creditore della società può, a sua scelta, rivolgersi ad uno qualsiasi dei soci illimitatamente responsabili e pretendere anche da lui solo l'adempimento dell'intera obbligazione) rispetto alle obbligazioni assunte dalla società, tranne per alcune eccezioni disciplinate dalla legge.
In generale, nelle società di persone ciascun socio:
La società semplice (S.s.) costituisce la forma più elementare di società di persone. La caratteristica fondamentale è data dal fatto che essa può avere ad oggetto esclusivamente l'esercizio di un’attività economica non commerciale e, quindi, prevalentemente l'esercizio di attività agricola. L’atto costitutivo non è soggetto a formalità particolari, ma è richiesta almeno la forma scritta a seconda dei beni conferiti nella società. La società deve essere iscritta al Registro delle Imprese. Non è prevista l’esistenza di un capitale minimo.
La società semplice è caratterizzata dalla responsabilità personale illimitata e solidale di tutti i soci per le obbligazioni sociali. Con apposito patto può essere esclusa la responsabilità personale dei soci che non hanno agito in nome della società, ma il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi, altrimenti questa limitazione di responsabilità di fatto non si realizza. Qualora il pagamento del debito della società sia stato richiesto direttamente al socio, quest’ultimo potrà richiedere al creditore che venga preventivamente escusso il patrimonio sociale, indicando al medesimo i beni della società sui cui potersi agevolmente soddisfare (c.d. beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale).
La società semplice non è soggetta al fallimento.
Nella società semplice la legge non prevede l’assemblea dei soci; per modificare l’atto costitutivo, il contratto di società, i patti della società, è necessario il consenso di tutti i soci, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo stesso.
L’amministrazione e la rappresentanza della società spettano generalmente a ciascun socio disgiuntamente dagli altri. Sono ammessi tuttavia patti contrari e i soci, in sede di costituzione della società, possono decidere di scegliere un sistema di amministrazione congiunta sia per l’attività ordinaria che per la straordinaria, oppure disgiunta solo per l’ordinaria e congiunta per la straordinaria. E’ anche possibile riservare l’amministrazione soltanto ad alcuni dei soci.
La società si scioglie per il decorso del termine di durata, per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, per la volontà di tutti i soci, quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita, e per le altre cause previste dal contratto sociale.
La società in nome collettivo (S.n.c.) è il modello societario di base per l’esercizio di un’attività commerciale. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un notaio.
L’atto costitutivo deve essere iscritto al Registro delle Imprese. L’iscrizione al Registro delle Imprese, pur non essendo condizione di esistenza della società, è tuttavia condizione di regolarità. All’iscrizione nel Registro delle Imprese consegue la possibilità per i terzi di conoscere - e quindi di poter fare affidamento - gli elementi essenziali del contratto sociale e, in seguito, le modifiche e gli eventi più rilevanti della vita della società.
Se l’atto costitutivo non viene iscritto nel registro imprese, la S.n.c. viene comunque ad esistenza (S.n.c. irregolare); tuttavia, l’omessa iscrizione comporta che i rapporti fra la società e i terzi non verranno disciplinati dalle norme dettate per la S.n.c., ma dalle norme dettate per la società semplice, meno favorevoli per i soci proprio per la mancanza di pubblicità relativa all’esistenza di tale soggetto che l’iscrizione al Registro delle Imprese comporta.
Il nome della società (la ragione sociale) deve contenere il nome di almeno uno dei soci e l’indicazione che si tratta di una S.n.c..
Non è prevista l’esistenza di un capitale minimo.
La società in nome collettivo non ha personalità giuridica ed è caratterizzata dalla responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali. A differenza che nella società semplice, non è possibile per i soci fare un patto per escludere la responsabilità personale di uno o più soci nei confronti dei terzi. E’ possibile escludere la responsabilità di uno o più soci solo con effetto tra i soci stessi, in questo caso dunque i creditori possono chiedere ugualmente a ciascun socio il pagamento del debito intero. Nel caso esista un patto apposito nel contratto per escludere la responsabilità di un socio, e proprio questo ha pagato il creditore, allora quest’ultimo potrà chiedere agli altri soci di rimborsargli integralmente il pagamento da lui fatto.
In ogni caso il creditore della società non può chiedere il pagamento del debito della società direttamente al socio, ma deve prima escutere il patrimonio della società.
La società in nome collettivo è soggetta al fallimento che comporta anche il fallimento di tutti i soci.
La legge non prevede l’assemblea dei soci; per modificare l’atto costitutivo, il contratto di società, i patti della società, è necessario il consenso di tutti i soci, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo stesso.
L’amministrazione e la rappresentanza spettano generalmente a ciascun socio disgiuntamente dagli altri. Sono ammessi tuttavia patti contrari e i soci, in sede di costituzione della società, possono decidere di scegliere un sistema di amministrazione congiunta sia per l’attività ordinaria che per la straordinaria, oppure disgiunta solo per l’ordinaria e congiunta per la straordinaria. E’ anche possibile riservare l’amministrazione ad alcuni soltanto dei soci.
Nella società in nome collettivo eventuali limitazione al potere di rappresentanza non si possono opporre ai terzi se non risultano al Registro delle Imprese.
La società si scioglie per il decorso del termine di durata, per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, per la volontà di tutti i soci; quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita; per le altre cause previste dal contratto sociale, per provvedimento dell’autorità governativa e per la dichiarazione di fallimento.
In caso di scioglimento può essere nominato un liquidatore che provvede a riscuotere i crediti residui, pagare i debiti residui, liquidare la società ripartendo il patrimonio residuo fra i soci e, al termine della liquidazione, chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese (cancellazione che, quindi, non è contestuale alla decisone dei soci relativa allo scioglimento della società ed alla nomina del liquidatore).
La fase di liquidazione può essere evitata qualora, alla data del verificarsi della causa di scioglimento, non esistano debiti sociali e i soci decidano di ripartirsi direttamente l'eventuale patrimonio sociale residuo in proporzione alle rispettive quote, anche mediante assegnazioni dei beni residui. In tal caso si potrà cancellare la società dal Registro delle Imprese contestualmente alla decisione dei soci relativa allo scioglimento della società.
In caso di scioglimento può essere nominato un liquidatore che provvede a riscuotere i crediti residui, pagare i debiti residui, liquidare la società ripartendo il patrimonio residuo fra i soci e, al termine della liquidazione, chiedere la cancellazione dal registro delle imprese.
La fase di liquidazione può essere evitata qualora, al verificarsi della causa di scioglimento, non esistano debiti sociali ed i soci decidano di ripartirsi direttamente l'eventuale patrimonio sociale residuo in proporzione alle rispettive quote, anche mediante assegnazioni dei beni residui. In tale caso si potrà cancellare la società dal Registro delle Imprese contestualmente alla decisione dei soci relativa allo scioglimento della società.
La società in accomandita semplice (S.a.s.) è caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci:
Il nome della società (ragione sociale) deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari e l’indicazione che si tratta di una S.a.s.. Se il socio accomandante acconsente a che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.
I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso dalla società.
I soci accomandanti possono prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l'atto costitutivo lo consente, possono dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza. Hanno poi diritto ad avere comunicazione annuale del bilancio e di controllarne l'esattezza, hanno diritto di consultare i libri sociali e gli altri documenti della società.
E’ opportuno evidenziare che, se l'atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca (nel caso in cui l’amministratore non sia stato nominato con il contratto sociale) sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto. Non serve quindi l’unanimità.
La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la quota del socio accomandante può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale, anche qui senza l’unanimità.
In aggiunta a quanto previsto per la società in nome collettivo, per la società in accomandita semplice è causa di scioglimento la mancanza di soci accomandatari o di soci accomandanti; la legge concede il termine di sei mesi per ricostituire la pluralità di categorie di soci.
Anche nella fase di liquidazione i soci accomandanti conservano la limitazione della responsabilità per le obbligazioni sociali; i creditori che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro diritti nei confronti degli accomandanti limitatamente alla quota di liquidazione da loro percepita.
Tratto da www.notariato.it
Società semplice
Società in nome collettivo
Società in accomandita semplice